(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 15 del 9 aprile 2003) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Visto l'Art. 128, comma 9-ter della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, che prevede la designazione, da parte del comitato direttivo dell'agenzia regionale per la rappresentanza regionale, di un coordinatore e dispone per il personale assegnato all'agenzia la conservazione del trattamento economico in godimento presso l'ente di appartenenza; Atteso che ai sensi del succitato Art. 128, comma 9-ter, della legge regionale n. 13/1998, la giunta regionale puo' deliberare la conservazione, la modifica o l'integrazione di eventuali indennita' e trattamenti accessori in godimento, con particolare riferimento al personale con qualifica dirigenziale e che trova applicazione, con riferimento al rimborso spese, il disposto di cui all'Art. 19, comma 3, della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31, in materia di distacco; Visto l'Art. 1, comma 4 della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 2, che prevede l'anticipazione dei costi relativi al trattamento economico e alle competenze accessorie del personale messo a disposizione dell'A.Re.Ra.N., di cui all'Art. 128, comma 9-ter, della legge regionale n. 13/1998, da parte delle amministrazioni di appartenenza; Considerato che, ai sensi del medesimo Art. 1, comma 4, della legge regionale n. 2/2001 la Regione assicura il rimborso dei costi medesimi, nell'ambito dei trasferimenti agli enti locali, anche tramite un ente individuato quale capo fila; Visto l'Art. 3, comma 32, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, che autorizza l'amministrazione regionale a rimborsare i costi di cui all'Art. 1, comma 4, della legge regionale n. 2/2001, agli enti che li hanno anticipati o all'ente individuato quale capofila, previa presentazione di idonea documentazione inerente i costi effettivamente sostenuti; Visto il successivo comma 33, dell'Art. 3 della legge regionale n. 3/2002 che prevede la presentazione delle istanze di rimborso alla direzione regionale per le autonomie locali - servizio finanziario e contabile, corredata della documentazione di cui al succitato comma 32; Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione n. 0182/Pres. del 24 giugno 2002, che determina i criteri e le modalita' di riparto del fondo per il rimborso dei costi relativi al trattamento economico e alle competenze accessorie del personale messo a disposizione dell'A.Re.Ra.N.; Evidenziato che all'Art. 2 dell'anzidetto regolamento si fa riferimento, quale documentazione da allegare alla domanda di rimborso, alla deliberazione di assenso ed autorizzazione all'incarico dell'ente locale di appartenenza del personale interessato; Rilevato, altresi', che la documentazione relativa all'autorizzazione dell'incarico da parte dell'ente di appartenenza pare superflua, in quanto gia' acquisita dall'A.Re.Ra.N., in sede di affidamento dell'incarico; Ritenuto pertanto di dover sostituire l'Art. 2 del citato regolamento escludendo tra la documentazione da allegare alla domanda, la deliberazione di assenso ed autorizzazione all'incarico dell'ente locale di appartenenza del personale interessato; Visto l'Art. 42 dello statuto speciale di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 495 del 27 febbraio 2003; Decreta: E' approvata la modifica al «Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalita' di riparto del fondo per il rimborso costi relativi al trattamento economico e alle competenze accessorie del personale messo a' disposizione dell'A.Re.Ra.N.», di cui all'Art. 3, commi 32 - 34, della legge regionale n. 3/2002, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0182/Pres. del 24 giugno 2002, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare detta disposizione come modifica a regolamento della Regione. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 14 marzo 2003 TONDO