(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                   Giulia n. 15 del 9 aprile 2003)
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
    Visto  l'Art.  128,  comma 9-ter della legge regionale 9 novembre
1998,  n.  13,  che  prevede  la  designazione, da parte del comitato
direttivo  dell'agenzia regionale per la rappresentanza regionale, di
un  coordinatore  e dispone per il personale assegnato all'agenzia la
conservazione del trattamento economico in godimento presso l'ente di
appartenenza;
    Atteso  che  ai  sensi del succitato Art. 128, comma 9-ter, della
legge  regionale  n.  13/1998, la giunta regionale puo' deliberare la
conservazione, la modifica o l'integrazione di eventuali indennita' e
trattamenti  accessori  in  godimento, con particolare riferimento al
personale  con  qualifica  dirigenziale e che trova applicazione, con
riferimento  al rimborso spese, il disposto di cui all'Art. 19, comma
3,  della  legge  regionale  9 settembre  1997,  n. 31, in materia di
distacco;
    Visto l'Art. 1, comma 4 della legge regionale 2 febbraio 2001, n.
2,  che  prevede  l'anticipazione  dei  costi relativi al trattamento
economico   e  alle  competenze  accessorie  del  personale  messo  a
disposizione dell'A.Re.Ra.N., di cui all'Art. 128, comma 9-ter, della
legge  regionale  n.  13/1998,  da  parte  delle  amministrazioni  di
appartenenza;
    Considerato  che,  ai  sensi  del medesimo Art. 1, comma 4, della
legge  regionale  n. 2/2001 la Regione assicura il rimborso dei costi
medesimi,  nell'ambito  dei  trasferimenti  agli  enti  locali, anche
tramite un ente individuato quale capo fila;
    Visto  l'Art. 3, comma 32, della legge regionale 25 gennaio 2002,
n.  3, che autorizza l'amministrazione regionale a rimborsare i costi
di  cui  all'Art.  1,  comma 4, della legge regionale n. 2/2001, agli
enti  che  li hanno anticipati o all'ente individuato quale capofila,
previa  presentazione  di  idonea  documentazione  inerente  i  costi
effettivamente sostenuti;
    Visto  il  successivo comma 33, dell'Art. 3 della legge regionale
n. 3/2002 che prevede la presentazione delle istanze di rimborso alla
direzione  regionale per le autonomie locali - servizio finanziario e
contabile,   corredata  della  documentazione  di  cui  al  succitato
comma 32;
    Visto  il  regolamento  di  cui  al  decreto del Presidente della
Regione  n.  0182/Pres. del 24 giugno 2002, che determina i criteri e
le  modalita' di riparto del fondo per il rimborso dei costi relativi
al  trattamento  economico e alle competenze accessorie del personale
messo a disposizione dell'A.Re.Ra.N.;
    Evidenziato  che  all'Art.  2  dell'anzidetto  regolamento  si fa
riferimento,   quale  documentazione  da  allegare  alla  domanda  di
rimborso,   alla   deliberazione   di   assenso   ed   autorizzazione
all'incarico   dell'ente   locale   di   appartenenza  del  personale
interessato;
    Rilevato,    altresi',    che    la    documentazione    relativa
all'autorizzazione  dell'incarico  da parte dell'ente di appartenenza
pare  superflua, in quanto gia' acquisita dall'A.Re.Ra.N., in sede di
affidamento dell'incarico;
    Ritenuto  pertanto  di  dover  sostituire  l'Art.  2  del  citato
regolamento   escludendo  tra  la  documentazione  da  allegare  alla
domanda,  la  deliberazione di assenso ed autorizzazione all'incarico
dell'ente locale di appartenenza del personale interessato;
    Visto l'Art. 42 dello statuto speciale di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale  n. 495 del
27 febbraio 2003;
                              Decreta:
    E'  approvata  la  modifica al «Regolamento per la determinazione
dei  criteri  e  delle modalita' di riparto del fondo per il rimborso
costi  relativi al trattamento economico e alle competenze accessorie
del personale messo a' disposizione dell'A.Re.Ra.N.», di cui all'Art.
3,  commi  32  -  34,  della legge regionale n. 3/2002, approvato con
decreto  del  Presidente  della  Regione  n. 0182/Pres. del 24 giugno
2002,  nel  testo  allegato  al  presente  provvedimento  quale parte
integrante e sostanziale.
    E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare
detta disposizione come modifica a regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 14 marzo 2003
                                TONDO